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Sez. 1, Sentenza n. 1171 del 28/04/1973 (Rv. 363701 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA - REVOCA DEL FALLIMENTO - POTERI DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - FACOLTA DELLE PARTI - ERRATO APPELLO AVVERSO LA PRONUNCIA DI INCOMPETENZA E DI REVOCA - PROVVEDIMENTI NEGATIVI DELLE RESTITUZIONI - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363701-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA - REVOCA DEL FALLIMENTO - POTERI DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - FACOLTA DELLE PARTI - ERRATO APPELLO AVVERSO LA PRONUNCIA DI INCOMPETENZA E DI REVOCA - PROVVEDIMENTI NEGATIVI DELLE RESTITUZIONI - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMITA.*

Pronunciata sentenza d'incompetenza per territorio a dichiarare il fallimento, con conseguente revoca di questo per ragioni d'ordine formale (e cioe per la ritenuta incompetenza), il giudice dichiaratosi incompetente ha l'Obbligo di trasmettere gli Atti del processo fallimentare, nonche, eventualmente, quelli di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, al giudice ritenuto competente, il quale e libero di emettere nuova sentenza dichiarativa, ovvero di sollevare regolamento di Competenza. Il fallito, i creditori ed il curatore, dal canto loro, possono accettare la suddetta sentenza, riassumendo il processo dinanzi al giudice dichiarato competente, ovvero possono proporre regolamento di Competenza. Qualora gli oneri indicati non vengano assolti, e sia invece proposto appello avverso la sentenza d'incompetenza e di revoca, la Corte suprema di Cassazione - alla quale sia stato proposto ricorso avverso il decreto con il quale il tribunale fallimentare, confermando il decreto del giudice delegato, abbia negato i chiesti provvedimenti restitutori e reintegratori conseguenti alla revoca, sul rilievo che la sentenza di revoca non era passata in cosa giudicata - puo delibare incidentalmente le conseguenze della situazione abnorme esistente al momento in cui essa esamina la controversia, e puo ritenere, sulla base della considerazione che l'appello proposto avverso la sentenza d'incompetenza e di revoca costituisce mezzo processuale ictu oculi errato, che la detta sentenza sia passata in cosa giudicata formale. Conseguentemente, in tale ipotesi, il provvedimento del tribunale fallimentare che ha negato di adottare le statuizioni restitutorie e reintegratorie in favore dell'ex fallito, va annullato in Sede di legittimita, con rinvio allo stesso tribunale per nuovo esame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)