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Sez. L, Sentenza n. 1080 del 18/03/1977 (Rv. 384706 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - INCIDENTALE - FACOLTA DI DEPOSITARE UNA MEMORIA DIFENSIVA - PREVISIONE PER IL SOLO APPELLATO IN VIA PRINCIPALE - CONTRASTO DELL'ART 436 COD PROC CIV CON GLI ARTT 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1977-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384706-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - INCIDENTALE - FACOLTA DI DEPOSITARE UNA MEMORIA DIFENSIVA - PREVISIONE PER IL SOLO APPELLATO IN VIA PRINCIPALE - CONTRASTO DELL'ART 436 COD PROC CIV CON GLI ARTT 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di incostituzionalita dello art 436 cod proc civ, nella parte in cui esso prevede per l'appellato in via principale, ma non anche per l'appellato in via incidentale, la facolta di depositare una memoria difensiva, per preteso contrasto con gli artt 3 e 24 cost. Infatti l'appello incidentale previsto dall'art 436 e di regola quello tardivo, e, come tale, deve riguardare gli stessi capi di sentenza (ovvero capi connessi o dipendenti) toccati dall'appello principale, il che giustifica, in Mancanza di un ampliamento dell'oggetto del giudizio, il termine minimo di dieci giorni per la preparazione di una difesa orale, salvo sempre il potere del giudice di concedere un termine per la presentazione di note difensive, ai sensi degli artt 437 e 429 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)