Sez. L, Sentenza n. 5310 del 16/06/1987 (Rv. 453892 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PAGAMENTI PARZIALI O SUCCESSIVI AL TERMINE PREVISTO O MANCANZA DI INTENTO DI EVADERE L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - RILEVANZA PRECLUSIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PAGAMENTI PARZIALI O SUCCESSIVI AL TERMINE PREVISTO O MANCANZA DI INTENTO DI EVADERE L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - RILEVANZA PRECLUSIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
L'Obbligo di pagare una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi assicurativi omessi (art. 111 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827; art. 16 d.l. lt. 9 novembre 1945 n. 788; art. 23 legge 4 aprile 1952 n. 218; art. 82 T.U. 30 maggio 1955 n. 797) costituisce una sanzione civile e scaturisce come autonoma conseguenza del mancato pagamento dei contributi nel termine stabilito, senza che possa riconoscersi rilievo preclusivo di tale sanzione, (ancorata, nella previsione legale, a questo solo fatto) alla sussistenza di pagamenti parziali o successivi a siffatto termine o alla Mancanza dell'intento di evadere l'Obbligo contributivo. (Conf 5828/82, mass n 423581).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 16 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)