Sez. L, Sentenza n. 5828 del 06/11/1982 (Rv. 423581 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI NEL TERMINE STABILITO - OBBLIGO DI PAGARE UNA SOMMA AGGIUNTIVA - SUSSISTENZA - SANZIONE CIVILE - CONFIGURABILITÀ - PAGAMENTI PARZIALI O SUCCESSIVI AL TERMINE SUDDETTO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI NEL TERMINE STABILITO - OBBLIGO DI PAGARE UNA SOMMA AGGIUNTIVA - SUSSISTENZA - SANZIONE CIVILE - CONFIGURABILITÀ - PAGAMENTI PARZIALI O SUCCESSIVI AL TERMINE SUDDETTO - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo di pagare una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi assicurativi omessi (art. 111 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827; art. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218; art. 82 del T.U. 30 maggio 1955 n. 797; art. 16 del d.l.lt. 9 novembre 1945 n. 788), costituisce una sanzione civile e scaturisce come autonoma conseguenza del mancato pagamento nel termine stabilito dei contributi stessi, senza che possa riconoscersi rilievo preclusivo di tale sanzione (ancorata, nella previsione legale, a questo solo fatto) alla sussistenza di pagamenti parziali o successivi a siffatto termine o alla Mancanza dell'intento di evadere l'Obbligo contributivo.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 16 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)