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Sez. 6, Sentenza n. 25058 del 09/05/2006 Cc. (dep. 19/07/2006) Rv. 235133 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Computo dei termini massimi di fase - Dies a quo - Ordinanza di ammissione al rito.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235133-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

I termini massimi di custodia cautelare per la "fase" del giudizio abbreviato, previsti dall'art. 303, comma primo, lett. b-bis cod. proc. pen., decorrono dall'ordinanza che, in qualunque grado di giudizio di merito, dispone procedersi con il giudizio abbreviato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato volto ad ottenere la retrodatazione dei suddetti termini a far data dal rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di ammissione al rito abbreviato, successivamente accolta dal giudice del dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)