Sez. 1, Sentenza n. 17474 del 16/03/2001 Cc. (dep. 02/05/2001) Rv. 218723 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Modificazioni introdotte con D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito in legge 5 giugno 2000 n. 144 - Operatività - Limitazione al giudizio abbreviato disposto nell'udienza preliminare - Esclusione - Valenza generale - Sussistenza - Conseguenze in tema di computo dei termini nel giudizio abbreviato richiesto in appello.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Le modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare introdotte dal D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito nella legge 5 giugno 2000 n. 144, per la fase del giudizio abbreviato, non si riferiscono solo all'ipotesi che esso venga disposto nell'udienza preliminare, ma hanno carattere generale e riguardano tutti i casi nei quali il giudice lo disponga, e perciò anche quelli in cui l'istanza dell'imputato sia stata presentata nel giudizio di appello, a norma dell'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000 n. 144. Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, ai termini ordinari di fase si sostituiscono quelli previsti dall'art. 303, comma 1, lett. b-bis, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1 della legge citata), che decorrono dall'emissione dell'ordinanza dispositiva del giudizio abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 1 com. 1 lett. B, Legge 05/06/2000 num. 144 art. 4 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)