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Sez. 2, Sentenza n. 32978 del 12/06/2001 Cc. (dep. 03/09/2001) Rv. 220865 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Disciplina dettata dall'art. 303 lett. b bis) - Operatività anche nel caso in cui il giudizio abbreviato sia stato disposto dal giudice del dibattimento in virtù della norma transitoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220865-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la disciplina dettata, per la fase dell'eventuale giudizio abbreviato, dalla lettera b bis) del primo comma dell'art. 303 cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1, primo comma, lett. b) del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000 n. 144), trova applicazione indipendentemente da quale sia l'organo giudicante che abbia disposto il giudizio abbreviato e, quindi, anche nel caso in cui tale giudizio sia stato disposto dal giudice del dibattimento, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 4 ter del citato d.l. n. 82 del 2000.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)