diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6984 del 21/12/1988 (Rv. 461180 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINI ANNUALI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA NONOSTANTE L'AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DEL CONVENUTO VERIFICATASI PRIMA DELLA COSTITUZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE AGLI EREDI - DECORRENZA DEL TERMINE ANNUALE.*
Stato
decisa il 1988-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461180-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINI ANNUALI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA NONOSTANTE L'AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DEL CONVENUTO VERIFICATASI PRIMA DELLA COSTITUZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE AGLI EREDI - DECORRENZA DEL TERMINE ANNUALE.*

Il termine d'impugnazione per fare valere, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della Costituzione, è, nel caso di mancata notifica della sentenza stessa agli eredi del convenuto, di un anno (art. 327 cod. proc. civ.) decorrente dal momento in cui i predetti ne abbiano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per la nullità della citazione o della sua notificazione. (V 495/78, mass n 389789; (V 1917/68, mass n 333916; (V 2726/68, mass n 335310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)