Sez. 1, Sentenza n. 2726 del 29/07/1968 (Rv. 335310 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - IGNORANZA INCOLPEVOLE DELLA PARTE CONTUMACE - ESCLUSIONE DELLA DECADENZA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - IGNORANZA INCOLPEVOLE DELLA PARTE CONTUMACE - ESCLUSIONE DELLA DECADENZA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
Ai sensi del secondo comma dell'art. 327 cod.proc.civ., la decadenza dalla impugnazione per decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, di cui al primo comma, non ha luogo ove la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita della citazione o della notificazione di essa, e per nullita della notificazione degli Atti di cui all'art. 292 cod.proc.civ. il citato secondo comma dell'art. 327 stabilisce, pertanto, una presunzione iuris tantum di non conoscenza del processo a favore del contumace, ricollegata al fatto della nullita della citazione o della notificazione di essa. Ne consegue che la regola generale del primo comma dello stesso articolo trova applicazione quando, a prescindere dalla rilevata nullita, il contumace abbia avuto conoscenza del processo attraverso qualsiasi atto posteriore ed in genere quando la presunzione di ignoranza sia vinta dalla prova che il contumace ha acquisito conoscenza del processo. (V. 2490-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)