Sez. 3, Sentenza n. 495 del 03/02/1978 (Rv. 389789 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - NORME RELATIVE - VIOLAZIONE - NULLITA - DEDUZIONE - FORME - APPELLO OLTRE IL TERMINE ANNUALE - DEDUZIONE DELLA PREDETTA NULLITA - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - NORME RELATIVE - VIOLAZIONE - NULLITA - DEDUZIONE - FORME - APPELLO OLTRE IL TERMINE ANNUALE - DEDUZIONE DELLA PREDETTA NULLITA - INAMMISSIBILITA.*
La nullita della sentenza per violazione delle norme sulla interruzione del processo per morte del procuratore costituito, in applicazione della norma di cui all'art 161 cod proc civ, puo esser fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazioni consentiti nei confronti delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione. Conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto oltre il termine annuale di cui all'art 327 cod proc civ, per denunciare la predetta nullita. (Conf 1717/73, mass n 364651).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)