Sez. L, Sentenza n. 8588 del 05/05/2004 (Rv. 572662 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo - Valutazione - Spettanza al giudice del merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Il giudizio sulla ricorrenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo del licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente di una banca con qualifica di capo ufficio, che aveva posto allo sconto, tramite un cliente della banca, titoli compilati in modo palesemente irregolare - recanti la correzione del nome dell'ordinatario ed il timbro della banca apposto in modo non corretto nello spazio riservato alla domiciliazione ed al posto dell'indirizzo del debitore - emessi da un soggetto che non aveva alcun rapporto, né commerciale, né di conoscenza, con il cliente, il quale aveva ammesso che gli effetti cambiari non erano inizialmente al suo ordine e che la operazione gli era stata prospettata dal dipendente in questione per aiutare una persona in difficoltà, con la promessa di rimborso degli interessi di sconto).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)