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Sez. L, Sentenza n. 9783 del 18/06/2003 (Rv. 564409 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Licenziamento disciplinare - Accertamento da parte del giudice del merito della proporzionalità tra fatti addebitati al dipendente e sanzione espulsiva - Criteri - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564409-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Nel licenziamento disposto per motivi disciplinari, l'accertamento dei fatti contestati al lavoratore, il giudizio in ordine alla loro gravità ed alla proporzionalità del licenziamento rispetto ad essi, nonché la riconducibilità di detti fatti alle pattuizioni del c.c.n.l. di diritto comune che prevede le fattispecie che giustificano l'irrogazione della più grave sanzione disciplinare, sono riservati all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione, ovvero, in riferimento alle pattuizioni collettive, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, che, nel giudizio di impugnazione di un licenziamento intimato in quanto il lavoratore si era reso responsabile del mancato aggiornamento del "tabulato di carico e scarico" di particolari materiali, aveva accolto la domanda del lavoratore, ritenendo la fattispecie non riconducibile alla previsione dell'art. 25, c.c.n.l. del settore metalmeccanico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)