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Sez. 1, Sentenza n. 15096 del 28/11/2001 (Rv. 550680 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ROGATORIE - IN GENERE | Cittadino straniero - Assunzione di prova testimoniale all'estero mediante rogatoria - Ammissibilità - Preventiva ed infruttuosa citazione dello straniero dinanzi al giudice italiano - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550680-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ROGATORIE - IN GENERE

In tema di rogatorie internazionali, l'audizione in qualità di teste del cittadino straniero deve ritenersi pienamente legittima (non potendo ritenersi il disposto dell'art. 204 cod. proc. civ. limitato ai soli cittadini italiani residenti all'estero), senza che l'assunzione di detta prova sia subordinata alla preventiva ed infruttuosa citazione dello straniero dinanzi al giudice italiano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)