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Sez. L, Sentenza n. 26364 del 16/12/2009 (Rv. 611197 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Abrogazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. da parte dell'art. 47 della legge n. 69 del 2009 - Operatività - Disciplina transitoria - Limite - Controversia relativa a provvedimento pubblicato successivamente all'entrata in vigore della novella - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2009-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611197-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

In tema di quesito di diritto l'art. 47 della legge n. 69 del 2009, con il quale è stato abrogato l'art. 366-bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l'applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell'entrata in vigore della novella.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/2009 num. 69 art. 47, Legge 08/06/2009 num. 69 art. 58 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)