Sez. 3, Ordinanza n. 7119 del 24/03/2010 (Rv. 612327 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Abrogazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. da parte dell'art. 47 della legge n. 69 del 2009 - Operatività - Irretroattività - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Alla stregua del principio generale di cui all'art. 12, comma primo, disp. prel. cod. civ., secondo cui, in mancanza di un'espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, nonché del correlato specifico disposto del comma quinto dell'art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l'abrogazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi dell'art. 47 della citata legge n. 69 del 2009) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 47, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)