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Sez. 2, Sentenza n. 16122 del 21/09/2012 (Rv. 623895 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Abrogazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. - Disciplina transitoria - Ricorso avverso sentenza pubblicata successivamente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Formulazione del quesito di diritto - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623895-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Non è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano stati illustrati con la formulazione dei quesiti di diritto, ai sensi dell'abrogato art. 366-bis cod. proc. civ., seppur non richiesti dalla norma processuale applicabile "ratione temporis", secondo la disciplina transitoria dettata dall'art. 58, quinto comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata successivamente all'entrata in vigore di tale legge, in quanto, esclusa qualsivoglia invalidità espressa, anche la nullità a rilevanza variabile, prevista dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione al difetto dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, non è configurabile nel caso in cui l'atto, munito del contenuto prescritto dalla legge, contenga altresì elementi sovrabbondanti, ma privi di riflesso negativo su quelli essenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 47, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)