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Sez. 5, Sentenza n. 6335 del 30/03/1984 Ud. (dep. 10/07/1984) Rv. 165243 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - BENEFICIO NON RICHIESTO DALLO IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165243-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - BENEFICIO NON RICHIESTO DALLO IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Sebbene la concessione della sospensione condizionale della pena non sia subordinata alla richiesta dell'imputato, spetta a quest'ultimo il diritto d'impugnare il provvedimento di concessione del beneficio da lui non richiesto, quando vi abbia interesse. Ricorre detta ipotesi quando la sospensione condizionale si riferisca a pena pecuniaria, stante l'interesse ad evitare l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale e di riservarsi l'invocazione del beneficio in caso di eventuale successiva condanna.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)