Sez. 5, Sentenza n. 9924 del 09/05/1984 Ud. (dep. 09/11/1984) Rv. 166601 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - FINALITÀ DEGLI ISTITUTI - CONCESSIONE DEI BENEFICI - IMPUGNAZIONE E RINUNZIA - INAMMISSIBILITÀ.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - FINALITÀ DEGLI ISTITUTI - CONCESSIONE DEI BENEFICI - IMPUGNAZIONE E RINUNZIA - INAMMISSIBILITÀ.*
La sospensione condizionale della pena è un istituto che mira alla prevenzione della criminalità. Il suo scopo specifico è quello di sottrarre alla pena i colpevoli che presentino probabilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità della revoca del beneficio, una efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato, qual è quella della pubblicità. In considerazione di tali finalità di natura pubblicistica, l'imputato non solo non può disporre di tali benefici, ma, una volta elargiti, non può ad essi rinunziare né impugnare la statuizione concessiva. (V mass n 165243; (Conf mass n 159558 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)