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Sez. L, Sentenza n. 6441 del 15/07/1997 (Rv. 506000 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio - Ricorrenza in concreto dei requisiti sostanziali e formali - Impugnabilità davanti al giudice ordinario.
Stato
decisa il 1997-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506000-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI

La sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio - che è prevista dall'art. 46 del regolamento all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nei confronti degli agenti di aziende autoferrotranviarie implicati in fatti che ne possono determinare la retrocessione o la destituzione, quale misura cautelare ed interinale (a carattere provvisorio) diretta a garantire la sicurezza ed il prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro di tali agenti, e che si distingue dalla omonima sanzione disciplinare prevista dall'art. 37 dello stesso regolamento fra le sanzioni irrogabili a seguito di procedimento disciplinare - è impugnabile davanti al giudice ordinario, secondo il criterio generale stabilito dall'art. 10 del citato R.D. n.148 del 1931, il quale affida all'A.G.O. la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro degli agenti, sicché in quella sede l'agente può contestare la ricorrenza in concreto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disposizione regolamentare e quindi la legittimità stessa del provvedimento di sospensione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)