diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6784 del 11/12/1982 (Rv. 424422 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE PREVENTIVA E CAUTELATIVA DALLO STIPENDIO E DEL SERVIZIO - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI RETROCESSIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424422-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE PREVENTIVA E CAUTELATIVA DALLO STIPENDIO E DEL SERVIZIO - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI RETROCESSIONE - EFFETTI.*

La sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio, prevista dall'art. 46 del regolamento allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, nei confronti degli agenti di aziende autoferrotramviarie implicati in fatti che ne possono determinare la retrocessione o la destituzione, quale misura cautelare ed interinale diretta a garantire la sicurezza ed il prestigio del servizio e del concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro di tali agenti, si distingue dalla omonima sanzione disciplinare prevista dall'art. 37 dello stesso regolamento fra le punizioni irrogabili a seguito di procedimento disciplinare, per la quale è stabilito un limite di durata massima (20 giorni), con la duplice conseguenza dell'indeterminatezza della sua durata (destinata a protrarsi per tutta la pendenza del procedimento disciplinare e dell'eventuale procedimento penale) e della risoluzione della sua efficacia a giustificazione nell'esito di tale procedimento, in relazione al quale si potrà stabilire se la sospensione cautelare sia stata legittimamente disposta e debba sfociare nella sanzione della destituzione o della retrocessione, con la conseguente non spettanza degli emolumenti non corrisposti nel periodo di sospensione, o se, in difetto di questa debba restare, ad ogni effetto, caducata. (V 3083/80, mass n 406843).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 37, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)