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Sez. 2, Sentenza n. 3312 del 30/05/1984 (Rv. 435339 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - SU CAMPIONE - IN GENERE - MANCANZA DEL CAMPIONE O SUA ESIBIZIONE SENZA LE NECESSARIE GARANZIE DI IDENTIFICAZIONE - PROVA DELLA DIFFERENZA DELLA COSA CONSEGNATA RISPETTO A QUELLA PATTUITA - INAMMISSIBILITÀ - INVIO AL COMPRATORE DI "PEZZE DI CAMPIONE" - CONFIGURABILITÀ DI UNA VENDITA SU CAMPIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435339-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - SU CAMPIONE - IN GENERE - MANCANZA DEL CAMPIONE O SUA ESIBIZIONE SENZA LE NECESSARIE GARANZIE DI IDENTIFICAZIONE - PROVA DELLA DIFFERENZA DELLA COSA CONSEGNATA RISPETTO A QUELLA PATTUITA - INAMMISSIBILITÀ - INVIO AL COMPRATORE DI "PEZZE DI CAMPIONE" - CONFIGURABILITÀ DI UNA VENDITA SU CAMPIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nella vendita su campione di cui all'art. 1522 cod. civ. la prova della differenza della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante rapporto con il campione, sicché ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie di identificazione viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alle particolari qualità della merce oggetto della convenzione. Non integra, pertanto, tale tipo di vendita, l'invio al compratore di "pezze di campione" per consentire allo stesso di potere predisporre le confezioni da esibire ai subacquirenti e senza l'adozione di cautele idonee ad identificare e a conservare il campione stesso. (Conf 810/81, mass n 411295, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)