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Sez. 2, Sentenza n. 6503 del 30/11/1988 (Rv. 460822 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - SU CAMPIONE - IN GENERE - DIFFORMITÀ DELLA MERCE CONSEGNATA - ACCERTAMENTO - RAFFRONTO ESCLUSIVO CON IL CAMPIONE CONVENZIONALMENTE PATTUITO - MANCANZA DI CAUTELE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE O LA IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460822-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - SU CAMPIONE - IN GENERE - DIFFORMITÀ DELLA MERCE CONSEGNATA - ACCERTAMENTO - RAFFRONTO ESCLUSIVO CON IL CAMPIONE CONVENZIONALMENTE PATTUITO - MANCANZA DI CAUTELE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE O LA IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE - IRRILEVANZA.*

Nella vendita su campione, lo stesso non solo deve già esistere al tempo della stipulazione del contratto ma deve anche essere individuato nella fase della sua formazione, essendo elemento costitutivo dell'accordo negoziale, quale termine vincolante per l'identificazione dell'oggetto del contratto nelle sue qualità essenziali. Pertanto la prova della difformità della merce consegnata, rispetto a quella pattuita, deve essere ricavata esclusivamente mediante il raffronto con il campione convenzionalmente pattuito, come unico mezzo di prova, anche se le parti non abbiano disposto alcuna cautela per assicurarne la conservazione o la identificazione, nel qual caso il contratto è comunque valido non essendo impossibile, ma solo più gravosa, la prova dell'identità al campione. (V 3312/84, mass n 435339; (V 810/81, mass n 411295; (V 2030/80, mass n 405668; (V 617/80, mass n 404007).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)