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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9582 del 12/06/2012 (Rv. 622987 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - SU CAMPIONE - CAMPIONE E TIPO DI CAMPIONE | Difformità dal campione della merce consegnata - Onere della prova - Criteri.
Stato
decisa il 2012-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622987-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - SU CAMPIONE - CAMPIONE E TIPO DI CAMPIONE

Nella vendita su campione il venditore non ha altro obbligo che quello di provare di aver consegnato la merce contrattata, senza che egli possa essere tenuto a provarne la conformità, laddove l'onere di provare che la merce non aveva le caratteristiche richieste e risultanti dal campione, incombe al compratore, a dimostrazione del fondamento dell'eccezione opposta alla pretesa del venditore; inoltre, la prova della relativa difformità deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con il campione, sicchè ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie d'identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alla particolare qualità della merce oggetto della convenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)