diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2145 del 15/03/1990 (Rv. 465960 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - MISURA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - PENSIONI DIRETTE A CARICO DELL'INPS E DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DI ENTRAMBE - DIRITTO EX SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIRITTO AL RIPRISTINO DELLA INTEGRAZIONE PRECEDENTEMENTE SOPPRESSA - TERMINE DECENNALE EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 - NATURA PRESCRIZIONALE - INTERRUZIONE EX ART. 2943 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465960-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - MISURA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - PENSIONI DIRETTE A CARICO DELL'INPS E DELLO STATO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DI ENTRAMBE - DIRITTO EX SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIRITTO AL RIPRISTINO DELLA INTEGRAZIONE PRECEDENTEMENTE SOPPRESSA - TERMINE DECENNALE EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 - NATURA PRESCRIZIONALE - INTERRUZIONE EX ART. 2943 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1981 (dichiarativa - fra l'altro - dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962 n. 1338 nella parte escludente il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'i.N.P.S., di vecchiaia o d'Invalidità, per i titolari di pensione diretta dello stato, dell'istituto post- telegrafonico o della C.P.d.e.L. e per l'ipotesi di superamento, per effetto del cumulo, del trattamento minimo garantito), il diritto al ripristino della integrazione precedentemente soppressa può dall'interessato esser fatto valere entro il termine decennale indicato nell'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che, avendo natura prescrizionale, è suscettibile d'interruzione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.. (V 4354/88, mass n 459341; (V 1152/87, mass n 450710).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2943, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)