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Sez. L, Sentenza n. 1152 del 05/02/1987 (Rv. 450710 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMPUTO - PRESCRIZIONE - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL MINIMO - DIRITTO DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ALTRA PENSIONE A CARICO DALLA C.P.D.E.L. EX SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450710-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMPUTO - PRESCRIZIONE - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL MINIMO - DIRITTO DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ALTRA PENSIONE A CARICO DALLA C.P.D.E.L. EX SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*

Il diritto all'integrazione del minimo di pensione, che (con effetto retroattivo) hanno acquistato i titolari di pensione di vecchiaia INPS, nonché di altra pensione a carico della C.P.d.e.L., a seguito della sentenza n. 34 del 1981, dichiarativa della illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962 n. 1338, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 cod. civ.) e non già alla speciale prescrizione breve (quinquennale) di cui all'art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, atteso che non può ritenersi scaduto, liquido ed esigibile il credito del pensionato durante il periodo di vigenza della norma, poi dichiarata incostituzionale, che tale credito disconosceva. (V 194/86, mass n 443836; (V 3516/83, mass n 428408).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)