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Sez. 3, Sentenza n. 9 del 21/10/1985 Ud. (dep. 03/01/1986) Rv. 171487 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - PRODOTTI PETROLIFERI FISCALMENTE AGEVOLATI - DIVIETO DI DESTINAZIONE AD USO DIVERSO - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO - NOZIONE - IDONEITÀ DELLA DIVERSA DESTINAZIONE A CONSUMARE IN CONCRETO LA FRODE PETROLIFERA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: CLOROPARAFFINA.*
Stato
decisa il 1985-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171487-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - PRODOTTI PETROLIFERI FISCALMENTE AGEVOLATI - DIVIETO DI DESTINAZIONE AD USO DIVERSO - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO - NOZIONE - IDONEITÀ DELLA DIVERSA DESTINAZIONE A CONSUMARE IN CONCRETO LA FRODE PETROLIFERA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: CLOROPARAFFINA.*

Ai fini della sussistenza del reato, di cui all'art. 23 bis d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, come aggiunto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, relativo alla destinazione di prodotti petroliferi, esenti dall'imposta di fabbricazione, ad Usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle a e b, è necessario soltanto che sia accertata la destinazione diversa da quella per la quale fu ottenuta l'esenzione d'imposta. Pertanto, è del tutto irrilevante stabilire se la diversa destinazione sia a sua volta idonea a consumare, in concreto, la frode petrolifera, trattandosi di reato di pericolo, il cui dolo generico si esaurisce nel comportamento cosciente e volontario diretto alla diversa destinazione. (nella specie, relativa ad esenzione d'imposta per l'impiego di prodotti petroliferi per la produzione di cloroparaffina, si è ritenuta la sussistenza del reato per essere stato ottenuto un prodotto non idoneo a trasformare il prodotto petrolifero nella cloroparaffina). (V mass n 168826; (V mass n 166471; (V mass n 165955).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 bis, Legge 31/12/1962 num. 1852 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)