Sez. 3, Sentenza n. 3789 del 19/03/1985 Ud. (dep. 22/04/1985) Rv. 168826 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - PRODOTTI PETROLIFERI FISCALMENTE AGEVOLATI - DESTINAZIONE ED USO DIVERSO - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - PROVA DELL'USO DIFFERENTE - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - PRODOTTI PETROLIFERI FISCALMENTE AGEVOLATI - DESTINAZIONE ED USO DIVERSO - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - PROVA DELL'USO DIFFERENTE - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
L'elemento materiale del reato di indebito mutamento di destinazione di prodotti petroliferi agevolati consiste nel destinare ad uso diverso da quello previsto i prodotti petroliferi; sicché necessita accertare l'iniziale destinazione all'uso non consentito e non la successiva utilizzazione che, cadendo in momento successivo a quello perfezionativo del reato, è irrilevante. Pertanto, per la sussistenza dell'illecito, non è indispensabile che l'accusa fornisca la prova di quale sia stato il diverso uso cui il prodotto è stato destinato. (Conf mass n 166471, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 bis, Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)