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Sez. L, Sentenza n. 5501 del 22/10/1979 (Rv. 402087 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE A SPESE DEL LAVORATORE DELLA RENDITA VITALIZIA SOSTITUTIVA DELLA PENSIONE PER INVALIDITA E VECCHIAIA - DIRITTO AL RISARCIMENTO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402087-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE A SPESE DEL LAVORATORE DELLA RENDITA VITALIZIA SOSTITUTIVA DELLA PENSIONE PER INVALIDITA E VECCHIAIA - DIRITTO AL RISARCIMENTO - DECORRENZA.*

A norma dell'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, l'Azione risarcitoria spettante al lavoratore che abbia costituito, a sue spese ed in luogo del datore di lavoro inadempiente, la rendita vitalizia, sostitutiva della pensione per invalidita e vecchiaia, tende ad eliminare un danno subito dal dipendente nel momento stesso in cui si verifica una diminuzione del suo patrimonio in misura corrispondente alle somme versate all'INPS, e, pertanto, in questo momento che il diritto al risarcimento diviene esistente. (V 265/76, mass n 378932; (Conf 3876/75, mass n 378129).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)