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Sez. L, Sentenza n. 265 del 28/01/1976 (Rv. 378932 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO - CONSEGUENZE - MANCANZA DI UN PREGIUDIZIO ATTUALE ED EFFETTIVO - DOMANDA ALL'INPS DI COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA - RIVALSA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - DOMANDA ALTERNATIVA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA - CONTRADDITTORIO CON L'INPS - NECESSITA - PREGIUDIZIO ATTUALE ED EFFETTIVO - MANCATO GODIMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DOMANDA DI RISARCIMENTO EX ART 2116 COD CIV - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MEZZO SOSTITUTIVO OD INTEGRATIVO DEL DANNO RISARCIBILE - DOMANDA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO A VERSARE ALL'INPS LA SOMMA OCCORRENTE ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA - DOMANDA ALTERNATIVA DI CONDANNA DEL MEDESIMO DATORE A VERSARE AL LAVORATORE LA STESSA SOMMA.*
Stato
decisa il 1976-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378932-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO - CONSEGUENZE - MANCANZA DI UN PREGIUDIZIO ATTUALE ED EFFETTIVO - DOMANDA ALL'INPS DI COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA - RIVALSA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - DOMANDA ALTERNATIVA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA - CONTRADDITTORIO CON L'INPS - NECESSITA - PREGIUDIZIO ATTUALE ED EFFETTIVO - MANCATO GODIMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - DOMANDA DI RISARCIMENTO EX ART 2116 COD CIV - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MEZZO SOSTITUTIVO OD INTEGRATIVO DEL DANNO RISARCIBILE - DOMANDA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO A VERSARE ALL'INPS LA SOMMA OCCORRENTE ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA - DOMANDA ALTERNATIVA DI CONDANNA DEL MEDESIMO DATORE A VERSARE AL LAVORATORE LA STESSA SOMMA.*

In caso di omesso od irregolare versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi dovuti all'INPS, il lavoratore, qualora non abbia ancora subito un pregiudizio attuale ed effettivo, non sussistendo le condizioni per il conseguimento di alcuna prestazione previdenziale, puo avvalersi della facolta di chiedere all'INPS la Costituzione di una rendita vitalizia, alle condizioni e nei modi di cui all'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, per poi rivalersi nei confronti del datore di lavoro, con Azione risarcitoria a tutela della posizione assicurativa, delle somme che abbia dovuto all'indicato fine erogare; ovvero, ove non possa o voglia anticipare dette somme, puo chiedere la condanna del datore di lavoro alla Costituzione della rendita (in tale ipotesi, in contraddittorio necessario coll'istituto). Qualora invece il lavoratore abbia subito il mancato godimento di prestazioni previdenziali gia maturate, la Costituzione della rendita vitalizia si pone solo come mezzo sostitutivo od integrativo del danno risarcibile ai sensi dell'art 2116 secondo comma cod civ, con la conseguenza che il lavoratore stesso, oltreche chiedere la condanna del datore di lavoro al versamento in favore dell'INPS delle somme occorrenti alla Costituzione della rendita (sempre in contraddittorio dell'istituto), puo anche chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento direttamente in suo favore delle somme corrispondenti, senza dover preventivamente provvedere, con proprio denaro, alla Costituzione della rendita medesima. (V 216/73, mass n 362036).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)