Sez. L, Sentenza n. 3876 del 18/11/1975 (Rv. 378129 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA COSTITUITA DAL LAVORATORE - AZIONE RISARCITORIA DI QUEST'ULTIMO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DAL VERSAMENTO ALL'INPS DELLA SOMMA NECESSARIA A COSTITUIRE LA RENDITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA COSTITUITA DAL LAVORATORE - AZIONE RISARCITORIA DI QUEST'ULTIMO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DAL VERSAMENTO ALL'INPS DELLA SOMMA NECESSARIA A COSTITUIRE LA RENDITA.*
A norma dell'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, l'Azione risarcitoria spettante al lavoratore che abbia costituito, a sue spese ed in luogo del datore di lavoro inadempiente, la rendita vitalizia sostitutiva della pensione per invalidita e vecchiaia, tende ad eliminare un danno subito dal dipendente nel momento stesso in cui depaupera il suo patrimonio delle somme versate all'INPS. In questo stesso momento viene, pertanto, ad esistenza il diritto al risarcimento ed inizia a decorrere la relativa prescrizione.*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)