Sez. U, Sentenza n. 5517 del 07/06/1994 (Rv. 486920 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Organi | Amministratori straordinari - Elenco degli aspiranti - Esclusione - Domande di accertamento della illegittimità - Devoluzione alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Organi
La domanda volta a far accertare l'illegittimità della esclusione dall'elenco degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali, formato ai sensi dell'art. 1, comma n. 7, del D.L. 6 febbraio 1991 n. 35 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991 n. 111), è devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, atteso che, in relazione all'ampio potere discrezionale di valutazione attribuito agli organi amministrativi preposti alla formazione dell'elenco predetto, la posizione soggettiva dell'interessato aspirante all'iscrizione non è configurabile altrimenti che come interesso legittimo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 06/02/1991 num. 35 art. 1 CORTE COST., Legge 04/04/1991 num. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)