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Sez. U, Sentenza n. 3882 del 16/04/1998 (Rv. 514892 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA | Direttore generale delle USL - Rapporto di diritto privato di lavoro autonomo - Configurabilità - Nomina - Esercizio di potere pubblicistico di alta amministrazione - Posizione di interesse legittimo del privato - Sussistenza - Revoca o conferma del direttore dopo un anno sulla base dei risultati - Natura giuridica del relativo atto - Analoga a quella della nomina - Conseguenze - Impugnativa della revoca - Giurisdizione - Del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1998-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514892-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

Il rapporto di lavoro del direttore generale delle unità sanitarie locali - che viene nominato dalla regione, che costituisce la sua controparte contrattuale - è qualificabile come rapporto di diritto privato di lavoro autonomo (ancorché coordinato con i fini dell'ente), in quanto tale direttore generale è preposto ad un ente a cui la legge attribuisce autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e gestionale e dello stesso ente esercita tutti i poteri di gestione e ha la rappresentanza legale (art. 3, commi primo e sesto del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni). La nomina del medesimo direttore generale, secondo la disciplina di cui all'art. 1 del D.L. n. 512 del 1994, convertito con legge n. 590/94, avviene, previo esperimento di un procedimento amministrativo selettivo non concorsuale, con un atto discrezionale di alta amministrazione, espressione di poteri pubblicistici cui sono correlati in capo al privato interessi legittimi, e analoga natura ha il provvedimento previsto dal comma sesto del citato art. 1, in base al quale le regioni, trascorso un anno dalla nomina e previa verifica dei risultati amministrativi e di gestione, dispongono la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto. Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all'impugnazione da parte del direttore generale dell'atto di risoluzione disposto in riferimento a tale norma e sulla base delle relative valutazioni discrezionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 27/07/1994 num. 512 art. 1, Legge 17/10/1994 num. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)