Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 22/08/1966 (Rv. 324420 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - COLLEGIALI MEDICHE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA E DELL'INDENNITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO O PER MALATTIA PROFESSIONALE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - COLLEGIALI MEDICHE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA E DELL'INDENNITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO O PER MALATTIA PROFESSIONALE - RILEVANZA.*
In tema di liquidazione della pensione per invalidita il conferimento ai sanitari della collegiale medica del potere di risolvere le relative controversie mediante una perizia contrattuale costituisce uno strumento inidoneo alla Determinazione della residua capacita di guadagno dell'assicurato, in quanto la valutazione di questa oltre che sulle condizioni fisio-psichiche del medesimo, deve fondarsi anche su ulteriori elementi di natura soggettiva e su fattori ambientali ed economici. Per contro, trattandosi di liquidazione dell'indennita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la stessa perizia appare del tutto sufficiente a risolvere il conflitto fra l' i. N. A. I. L. e l'assicurato, poiche la valutazione dell'inabilita al lavoro va eseguita soltanto in base alle percentuali indicate nelle tabelle, esclusa ogni valutazione discrezionale o di prudente arbitrio da parte dei periti. In tal caso, quindi, l'attribuzione ai sanitari della collegiale del potere di decidere come arbitri irrituali costituisce, di regola, un negozio eccedente le concrete necessita dell'indagine.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 19/01/1963 num. 15 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)