diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2374 del 17/04/1982 (Rv. 420256 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - PERDITA O DIMINUZIONE CONSEGUENTE AD INABILITÀ PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AD UNA CONCRETA CAPACITÀ DI GUADAGNO - ESCLUSIONE - ALLA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE UN LAVORO DI QUALSIASI GENERE - NECESSITÀ - INCIDENZA DELLA MENOMAZIONE SULLA SPECIFICA CAPACITÀ DI LAVORO DELL'ASSICURATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420256-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - PERDITA O DIMINUZIONE CONSEGUENTE AD INABILITÀ PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AD UNA CONCRETA CAPACITÀ DI GUADAGNO - ESCLUSIONE - ALLA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE UN LAVORO DI QUALSIASI GENERE - NECESSITÀ - INCIDENZA DELLA MENOMAZIONE SULLA SPECIFICA CAPACITÀ DI LAVORO DELL'ASSICURATO - IRRILEVANZA.*

Per stabilire la sussistenza o meno dell'inabilità permanente assoluta o parziale, ai fini del diritto alla rendita in caso d'infortunio sul lavoro, la perdita o la diminuzione dell'attitudine al lavoro deve essere intesa con riferimento non ad una concreta capacità di guadagno bensì alla possibilità di esercitare un lavoro di qualsiasi genere, suscettibile di utilità economica, indipendentemente dall'incidenza che la menomazione esplica sulla specifica capacità di lavoro dell'assicurato. Siffatto principio - confermato dall'espressa previsione normativa, secondo le tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, di un diverso grado percentuale d'inabilità assegnato ad una stessa menomazione in relazione ai lavoratori dell'industria o dell'agricoltura - costituisce una conseguenza necessaria del sistema dell'Assicurazione sociale antinfortunistica, che spiccatamente modellato sulla struttura delle assicurazioni private, prevede la corresponsione di premi determinati in rapporto al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate. (V 3159/81, mass n 413726; (V 5945/80, mass n 409736; (V 2268/66, mass n 324420).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)