Sez. 4, Sentenza n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002) Rv. 221693 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Motivi del ricorso per cassazione - Motivi che riprendono l'atto d'appello senza riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata - Carenza di specificità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI
In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile per carenza del requisito di specificità dei motivi - secondo il combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. - l'impugnazione che si limiti a prospettare nuovamente argomenti già sottoposti al giudice di appello, senza alcun riferimento alle valutazioni in proposito espresse nella sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)