Sez. 1, Sentenza n. 39598 del 30/09/2004 Ud. (dep. 11/10/2004) Rv. 230634 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - casi | Ricorso per cassazione - Mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione - Assenza del requisito di specificità dei motivi - Sussistenza - Effetti - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - casi
E inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)