Sez. 1, Sentenza n. 17450 del 05/03/2001 Cc. (dep. 02/05/2001) Rv. 219178 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Presentazione dell'impugnazione prima del deposito della sentenza - Ammissibilità - Condizioni - Censure relative ad un motivo già conosciuto e preesistente - Ipotesi di nullità assoluta.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non costituisce, di per sè, causa di inammissibilità in quanto i motivi d'impugnazione dovranno considerarsi ammissibili tutte le volte in cui non si contesti la decisione del giudice per il suo contenuto, ma le censure si riferiscano a decisioni adottate per un motivo già conosciuto e preesistente alla pronunzia quale, ad esempio, una presunta nullità assoluta che, se esistente, non consentirebbe neanche la instaurazione di un valido rapporto processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)