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Sez. 1, Sentenza n. 10065 del 25/06/2003 (Rv. 564536 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Azione per la pronuncia di divorzio o di resistenza all'avverso gravame contro la sentenza di accoglimento - Natura personalissima - Trasmissibilità agli eredi - Esclusione - Diritti di natura patrimoniale - Difesa nel processo da parte degli eredi - Legittimità - Presupposti.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564536-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

L'azione di divorzio (ossia il potere di proporre la domanda correlativa e di resistere all'avverso gravame contro la sentenza che l'abbia accolta) ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l'istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Pertanto - una volta intervenuto, dopo la notifica dell'atto di appello avverso la sentenza parziale di divorzio, il decesso del coniuge, che aveva proposto la relativa domanda - è inammissibile, nel giudizio dinanzi alla corte d'appello, la costituzione di chi, accampando la propria qualità di erede, miri, non già a far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, già entrati nel patrimonio del "de cuius" prima del suo decesso (e suscettibili, perciò, di trasmissione "iure hereditario"), ma a coltivare, con resistenza al gravame interposto dalla controparte, l'azione di divorzio già esercitata dal defunto, ed a far così risalire a tale causa, e non al sopravvenuto decesso, lo scioglimento del di lui matrimonio con l'appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)