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Sez. 1, Sentenza n. 16801 del 17/07/2009 (Rv. 609227 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Sentenza di divorzio emessa dopo la morte di un coniuge - Impugnazione da parte del coniuge superstite - Finalità - Pronuncia di cessazione della materia del contendere - Legittimazione processuale dei successori universali della parte defunta - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609227-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente alla morte di una delle parti, è ammissibile l'appello della parte superstite, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere nella causa di divorzio, ormai priva di oggetto, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno, per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 149 cod. civ.; nel giudizio d'impugnazione, gli eredi della parte deceduta sono legittimati processuali ex art. 110 cod. proc. civ, in qualità di successori universali della parte deceduta, anche se ad essi non sia trasmesso o non sia trasmissibile il diritto controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)