Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 08/07/1995 (Rv. 493215 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Conciliatore - Decisione secondo equità - Osservanza dei principi regolatori della materia - Inclusione delle norme della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento - Violazione - Censurabilità in Cassazione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
La sentenza del conciliatore, che decide secondo equità, osservati i principi regolatori della materia (art. 113 cod. proc. civ.), nell'ambito dei quali rientrano le norme della Costituzione ed i principi generali dell'ordinamento, può essere impugnata in cassazione, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., soltanto per violazione dei predetti limiti del giudizio di equità, in mancanza della quale la sentenza non è conseguentemente censurabile sulla determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)