Sez. 3, Sentenza n. 1470 del 12/02/1998 (Rv. 512543 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Conciliatore - Pronuncia secondo equità - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di valutazione della prova testimoniale e della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
I vizi di motivazione della sentenza pronunciata dal conciliatore secondo equità sono denunciabili con ricorso per cassazione limitatamente alla ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente. Vizi in tal senso rilevanti non ricorrono tutte le volte in cui quel giudice abbia legittimamente (pur se solo implicitamente) attribuito alla prova testimoniale rilievo prevalente rispetto alla mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, vicenda processuale, quest'ultima, cui il disposto dell'art. 232 cod. proc. civ. non consente di ricollegare l'effetto automatico della "ficta confessio", imponendone, per converso, la valutazione solo all'interno del più ampio quadro degli altri elementi probatori nella specie acquisiti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)