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Sez. 3, Sentenza n. 6787 del 04/12/2007 Ud. (dep. 13/02/2008) Rv. 239060 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE | Immissione sul mercato di prodotti pericolosi - Reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 115 del 1995 - Commerciante al minuto - Responsabilità - Sussistenza - Fattispecie: scooters elettrici superanti la velocità di 17 km/h.
Stato
decisa il 2007-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239060-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE

In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, ai fini dell'applicazione della sanzione penale prevista dall'abrogato art. 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 195 (oggi contemplata dall'art. 112, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che ha sostituito il precedente art. 11, comma secondo, del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172) deve qualificarsi come "produttore" il commerciante, anche al minuto, di prodotti pericolosi quando la sua attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto. (Nella specie è stata riconosciuta come tale la vendita al dettaglio di un ciclomotore in un negozio di giocattoli).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 46 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 195, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 195 art. 2, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 195 art. 10, Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 172, Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 172 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 112 com. 2, DPR 16/12/1992 num. 495 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 196 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)