Sez. 3, Sentenza n. 20253 del 21/02/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 258937 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE | Prodotti pericolosi - Immissione sul mercato di "minimotociclette" - Prescrizione di apporre sul prodotto avvertenze sui rischi specifici redatte in lingua italiana - Violazione - Reato ex art. 112, comma terzo, del D. Lgs. n. 206 del 2005 - Configurabilità - Illecito amministrativo di cui all'art. 12, comma primo, stesso D.Lgs. - Esclusione.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE
In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, la commercializzazione delle cosiddette "minimotociclette" effettuata in violazione dell'obbligo di apporre sulle stesse le avvertenze in lingua italiana sull'uso e sui rischi specifici, puntualmente precisate per questa tipologia di prodotto con provvedimento dall'Autorità amministrativa competente a norma dell'art. 107, comma secondo, lett. b) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (cosiddetto codice del consumo), integra il reato di cui all'art. 112, comma terzo, e non l'illecito amministrativo previsto dall'art.12, comma primo, del D.Lgs. cit. riguardante le ipotesi di prodotti non riportanti, in forme visibili e leggibili in lingua italiana, le informazioni di carattere generale dovute ai consumatori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 6, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 9, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 12, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 107, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 112, DPR 24/07/1996 num. 459
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)