Sez. U, Sentenza n. 2419 del 27/04/1979 (Rv. 398734 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE CON MANSIONI ESECUTIVE ASSUNTO DAL DIRIGENTE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI - INTIMAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE N 322 DEL 1975 - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE CON MANSIONI ESECUTIVE ASSUNTO DAL DIRIGENTE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI - INTIMAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE N 322 DEL 1975 - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La domanda, con la quale un dipendente con mansioni esecutive, assunto dal dirigente degli ufficiali giudiziari presso la Corte d'appello, insorga avverso il licenziamento intimatogli dopo l'entrata in vigore della legge 12 luglio 1975 n 322, e chieda la reintegrazione nel posto di lavoro, sostenendo che tale legge, istitutiva del ruolo dei coadiutori degli ufficiali giudiziari ed introduttiva del divieto di assunzione di personale amanuense in forme privatistiche, non giustifichi la cessazione dei pregressi rapporti, e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non investe provvedimenti amministrativi circa la formazione dell'organico dei coadiutori, bensi Atti esclusivamente inerenti ad un singolo rapporto di lavoro, preesistente a detta legge, di natura privatistica. (V 2362/76, mass n 381145).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 12/07/1975 num. 322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)