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Sez. U, Sentenza n. 5113 del 05/10/1982 (Rv. 422990 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - UFFICIO UNICO PER LE NOTIFICHE, ESECUZIONI E PROTESTI - RAPPORTO DI LAVORO CON GLI AMANUENSI ANTERIORE ALLA LEGGE N. 322 DEL 1975 - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422990-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - UFFICIO UNICO PER LE NOTIFICHE, ESECUZIONI E PROTESTI - RAPPORTO DI LAVORO CON GLI AMANUENSI ANTERIORE ALLA LEGGE N. 322 DEL 1975 - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*

Il rapporto di lavoro dei cosiddetti amanuensi presso gli uffici unici per le notifiche, esecuzioni e protesti, prima dell'inserimento di tali precari nel ruolo dei coadiutori degli ufficiali giudiziari, istituito dalla legge 12 luglio 1975 n. 322, ha natura privatistica, ed è conseguentemente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non è riferibile alla pubblica amministrazione, ma si costituisce direttamente con i suddetti uffici, rappresentati dallo ufficiale giudiziario preposto alla dirigenza, per lo svolgimento di attività puramente strumentali ed accessorie rispetto a quelle istituzionali degli uffici stessi. (V 4439/80, mass n 408313; (V 2419/79, mass n 398734; (V 2362/76, mass n 381145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 146 CORTE COST., Legge 12/07/1975 num. 322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)