Sez. U, Sentenza n. 2362 del 24/06/1976 (Rv. 381145 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - UFFICI UNICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI - RAPPORTO DI LAVORO DEGLI AMANUENSI - NATURA PRIVATISTICA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 322 DEL 1975 - GIURISDIZIONE DELL'AGO EX ART 429 N 1 (VECCHIO TESTO).*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - UFFICI UNICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI - RAPPORTO DI LAVORO DEGLI AMANUENSI - NATURA PRIVATISTICA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 322 DEL 1975 - GIURISDIZIONE DELL'AGO EX ART 429 N 1 (VECCHIO TESTO).*
Prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 1975, n 322 - la quale, modificando le Disposizioni del DPR 15 dicembre 1959, n 1229, ha istituito il ruolo dei coadiutori accanto a quello degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ed, eliminando la categoria degli amanuensi, ha stabilito il divieto di 'assumere negli uffici personale privatò - gli organi statali non avevano alcuna ingerenza in ordine alle assunzioni di dipendenti (amanuensi) effettuate dalla collettivita degli ufficiali giudiziari: pertanto, il rapporto di lavoro tra gli 'uffici unici notificazioni, esecuzioni e protestì e gli amanuensi da loro assunti non e di pubblico impiego e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell'art 429, n 1, cod proc civ, nel testo vigente al momento della proposizione della domanda, parzialmente applicabile ai giudizi in corso in virtu dell'art 20 della legge n 533 del 1973. (Conf 2062/64, mass n 302997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST., Legge 12/07/1975 num. 322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)