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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17386 del 16/07/2013 (Rv. 627428 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Ad istanza di parte - Comunicazione ex art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. non effettuata nel domicilio eletto dal difensore del ricorrente - Termine di trenta giorni - Decorrenza dalla notificazione del provvedimento impugnato - Omessa notificazione - Termine ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2013-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627428-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

Il regolamento di competenza ad istanza di parte va proposto, laddove la comunicazione di cancelleria al difensore del ricorrente, ex art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., non risulti effettuata nel domicilio da lui eletto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, se avvenuta, altrimenti applicandosi quello di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ. dalla data del suo deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)