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Sez. 2, Sentenza n. 6232 del 15/05/2000 (Rv. 536517 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Proposizione dell'istanza dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza sulla competenza - Prova della data della relativa comunicazione o della mancanza di quest'ultima - Onere dell'istante - Inosservanza - Decorrenza del termine dalla data di pubblicazione della pronuncia - Necessità - Termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536517-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre dalla comunicazione della sentenza sulla competenza, laddove quando la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta od inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell'atto, il predetto termine decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte o, in mancanza, dal deposito della sentenza, ma, in quest'ultimo caso, ha durata annuale, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)