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Sez. U - , Sentenza n. 25457 del 26/10/2017 (Rv. 645665 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Sanzione disciplinare dell’avvertimento - Ambito applicativo dell'art. 136 della l.notarile (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal d.lgs. n. 249 del 2006) - Medesime fattispecie contemplate dall'art. 147 della l. notarile, ma connotate da minore gravità.
Stato
decisa il 2017-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645665-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la sanzione dell'avvertimento, prevista dall'art. 136 della legge notarile (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 249 del 2006), è posta a tutela degli stessi beni garantiti dal successivo art. 147 della medesima legge, sebbene per fattispecie meno gravi, quali i comportamenti occasionali o isolati di cui alla lett. b) del cit. art. 147 ovvero per condotte che, riconducibili alle lett. a) e c) di tale ultima disposizione, siano caratterizzate dalla lievità; il relativo ambito di applicazione, pertanto, non può intendersi limitato alla sfera di operatività dell'art. 144 della legge notarile, giacché il concetto di maggiore lievità del fatto è ontologicamente diverso dall'ipotesi attenuata dell'illecito.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 136, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)