Sez. 3, Sentenza n. 11128 del 11/11/1997 (Rv. 509866 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Omesso avvertimento alle parti circa i motivi di annullabilità o inefficacia dell'atto rogato - Sanzione della censura o dell'avvertimento ex art. 136 della legge 13 febbraio 1913 n. 89 - Applicabilità.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE
Il notaio rogante che non avvisa le parti dei motivi di annullabilità o di inefficacia dell'atto (oltre all'eventuale responsabilità civile) è sanzionabile disciplinarmente con la censura o l'avvertimento, a norma dell'art. 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che sanziona genericamente le mancanza da parte dei notai ai propri doveri, tra cui vi è quello di dare certezza ai rapporti giuridici.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)